L’ordinamento costituzionale italiano alla prova della democrazia paritaria
Description:... La partecipazione delle donne alla vita politica e la loro presenza all’interno delle istituzioni, dopo decenni di ostacoli giuridici e socio-culturali, lungi dall’essere un dato meramente quantitativo, rappresenta a tutti gli effetti una questione di qualità della democrazia: un’assemblea elettiva o un organo di governo che, nella loro composizione, non contemplino la presenza equilibrata di entrambi i generi non possono dirsi realmente democratiche, poiché non consentono di attuare pienamente il concorso di uomini e donne alla res publica di cui condividono la cittadinanza. Dopo aver analizzato il percorso travagliato tra il XIX e il XX secolo attraverso il quale le donne hanno ottenuto l’elettorato attivo e passivo, il volume si concentra sulle norme costituzionali e primarie (nazionali e regionali) in materia di democrazia paritaria, approfondendo soprattutto la loro genesi attraverso un attento esame dei lavori parlamentari preparatori; molto spazio viene dato alle sentenze della Corte costituzionale che hanno contribuito all’evoluzione della sensibilità dell’ordinamento in materia di pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive. Specifici approfondimenti sono dedicati all’equilibrio di genere all’interno degli organi esecutivi e al ruolo dei partiti politici (e delle loro regole interne) nella costruzione di una democrazia realmente paritaria.
Note del curatore:
A pagina 231, alla fine del primo paragrafo, si considerino aggiunte le seguenti righe di aggiornamento:
Ulteriori passi avanti sarebbero arrivati quasi dieci anni dopo, con la l.p. 12 marzo 2018, n. 4. Essa, intervenendo direttamente sulla l.p. n. 2/2003, ha reso maggiormente paritarie le quote, prescrivendo che «in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore all’altro, se non quando il numero delle candidature della lista è dispari: in tal caso è ammesso che un genere sia sovrarappresentato di un’unità», richiedendo anche che nelle liste si alternino candidature di genere diverso; in sede di esame delle liste, l’Ufficio centrale circoscrizionale ha il potere di correggere «l’ordine di elencazione dei candidati e delle candidate, mantenendo il capolista e rispettando l’ordine di presentazione all'interno dello stesso genere» e di ridurre le liste che presentino candidature in sovrannumero per un determinato genere, a partire dal fondo dell’elenco (arrivando alla ricusazione se la cancellazione di candidati fa scendere al di sotto del minimo). La stessa legge provinciale ha introdotto il meccanismo della doppia preferenza di genere, di cui si dirà.
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